Certificati

Prevenzione incendi

La prevenzione è funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
Il D.P.R. 151 del 01 agosto 2011 ha modificato l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introducendo il principio di proporzionalità, ed ha suddiviso le stesse in tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa. Per ciascuna categoria, sono poi stati individuati procedimenti differenziati, più semplici per le attività ricondotte alle categorie A e B.
La distinzione in tre categorie ha permesso una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e con un limitato livello di complessità;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”;
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

Le istanze inerenti ai procedimenti di prevenzione incendi sono le seguenti:
valutazione dei progetti, segnalazioni certificate di inizio attività, rinnovi periodici di conformità antincendio, deroghe, nulla osta di fattibilità, volture.

SUET Roma: sportello unico edilizia telematico invio CILA e CIL

Dal 2016 e’ stato istituito il SUET a Roma, che e’ l’acronimo di sportello unico edilizia telematico, dal quale si può spedire online la pratica cila e cil.
Il suet e’ stato creato per snellire la presentazione di pratiche edilizie ai municipi del Comune di Roma in modo da rendere più veloce lo svolgimento del lavoro da parte dei professionisti e il rilascio veloce delle autorizzazioni ai privati. Infatti lo stesso permette, sia ai tecnici incaricati, sia ai cittadini di seguire l’iter della pratica direttamente dal portale online.

Pareri di Conformità Antincendio

D.P.R. 151/11 – D.M. 07/08/2012 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Chi è soggetto?
Tutte le attività in categoria B e C di cui all’Allegato I del D.P.R 151/11, ovvero tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di medio/elevato livello di complessità.

Servizi offerti
Il professionista provvede alla presentazione dell’istanza ai VV.F per le attività soggette. Il progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la propria attività, al momento dell’approvazione, consentirà al titolare di realizzare le opere contemplate all’interno del progetto. Questa pratica è prevista per le nuove attività, per le ristrutturazioni, gli ampliamenti o le modifiche e per le attività esistenti che non abbiano mai proceduto in tal senso.

Il progetto presentato viene esaminato entro 60 giorni dai tecnici competenti del Comando VV.F. e può essere derogato una volta soltanto di 30 giorni per eventuali complessità progettuali.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
D.P.R. 151/11 – D.M. 07/08/2012 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Chi è soggetto?
Tutte le attività in categoria A, B e C del D.P.R 151/11, (ovvero tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di qualsiasi livello di complessità) che intendono iniziare a svolgere la propria attività ed hanno provveduto a realizzare tutti i lavori di adeguamento alle vigenti normative e all’eventuale progetto convalidato dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Servizi offerti
Il tecnico professionista antincendio, (abilitato ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/06) provvede alla presentazione dell’istanza di SCIA ai VV.F per le attività soggette, unitamente all’ASSEVERAZIONE attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
A corredo, qualora necessario, verranno predisposte  le certificazioni attestanti la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti (CERT-REI), le dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco per porte e altri elementi di chiusura (DICH-PROD), e le dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento degli impianti (DICH-IMP).

La SCIA presentata viene esaminata e in base alla categoria dell’attività verranno applicati iter diversi:
• Per categorie A e B entro 60 giorni saranno effettuati a campione sopralluoghi di visita tecnica dai tecnici competenti del Comando VV.F.  con compilazione e rilascio del verbale.
• Per categoria C entro 60 giorni saranno effettuati sopralluoghi di visita tecnica dai tecnici competenti del Comando VV.F. ed entro 15 giorni, se con esito positivo, provvederanno al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)

Attestazioni periodiche di Conformità Antincendio (Rinnovi C.P.I.)
D.P.R. 151/11 – D.M. 07/08/2012 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Chi è soggetto?
Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11, che sono in possesso di un CPI o ad un’autorizzazione all’esercizio, devono rinnovare la conformità ogni 5 anni (riguardo alcune attività previste dalla medesima normativa il rinnovo può avvenire ogni 10 anni).

Servizi offerti
Il tecnico professionista antincendio, (abilitato ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/06) provvede alla redazione dell’ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO valutando la conformità dell’attività rispetto ai requisiti posseduti durante la fase di rilascio di idoneità tecnica, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

• Progettazione di impianti idrici antincendio.

Servizi offerti
• Realizzazione di progetti impianti idrici antincendio reti idranti/naspi
• Prove e verifiche fluidodinamiche d’idranti e naspi con la redazione della relativa dichiarazione.

Relativamente alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 20.12.2012, consente la progettazione degl’impianti di protezione attiva secondo le norme internazionalmente riconosciute solo al  professionista antincendio

Ulteriori servizi di prevenzione incendi svolti

D.P.R. 151/11 – D.M. 07/08/2012 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Volture
• Deroghe
• Piani di evacuazione
• Verifiche di rispondenza alle norme di prevenzione incendi
• Visure al comando VV.F. di competenza
• Relazioni tecniche riguardanti gli interventi di adeguamento alle normative di prevenzione incendi vigenti